Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), le misure previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) si applicano anche per le operazioni finanziarie con durata fino a 120 mesi.