Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche per durate superiori a 10 anni. La garanzia dal Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;
Al comma 1, lettera c), le parole: 72 sono sostituite dalle parole: 240 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.