Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0 per cento».