Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, le operazioni attuative ed istruttorie delle banche o degli intermediari finanziari sono determinate con procedure semplificate e uniformi tra i vari istituti. I beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito al credito da parte della banca concedente, la quale non potrà rivalersi per la riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.
11-ter. Il Ministero della dell'economia e finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta delle linee guida per la gestione e la semplificazione degli adempimenti di cui al comma 11-bis.