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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.362. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.362.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto per nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari, ovvero per l'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, propri o del nucleo familiare. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari, istruttori e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, commi 5 e 6, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176.