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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.333. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.333.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. I confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i confidi richiedenti sono ammessi a gestire per la finalità sopra indicata una quota complessiva non inferiore al 30 per cento della dotazione prevista dal comma 3. Alternativamente, per la medesima finalità, tale quota può derivare da risorse a valere su fondi strutturali. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa e questa può ricevere la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1».

ident. 13.326.13.330.