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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.324. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.324.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.

ident. 13.321.