Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, la seguente:
p-bis) la garanzia del Fondo è concessa anche agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-quinquies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché agli intermediari del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.