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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.268. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.268.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con le seguenti:
   n) in favore dei soggetti beneficiari la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore ai 50 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, i comuni, gli enti locali, le camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Non operano ai fini della presente disposizione le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione della lettera n-bis);
   n-bis) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
    2) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
   n-ter) le risorse rinvenienti dall'attuazione della lettera n-bis), opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della lettera n) cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi euro.