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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.259.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.259.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come indicato alla lettera m), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 100.000,00 euro. In relazione alle predette operazioni viene attivato un conto corrente dedicato sul quale confluiscono i finanziamenti e le relative movimentazioni. Tali conti correnti sono esenti dall'imposta di bollo. I finanziamenti vengono erogati in favore di soggetti con stabilimenti in Italia non rientranti tra le aziende in difficoltà secondo la normativa europea e non a sofferenza sul sistema bancario italiano. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 3 commi da 1 a 4, e 6, della legge sull'antiriciclaggio n. 136 del 2010. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.