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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.131. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.131.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
   i-bis) per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni;
   i-ter) per le finalità di cui alla lettera i-bis), il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.