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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.096. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.096.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni per le imprese di costruzioni)

  1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro 10 giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.
  2. Alla ditta esecutrice di lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui il quadro economico risulti insufficiente a coprire i maggiori oneri, le imprese accedono ai meccanismi di sostegno e di garanzia di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell'articolo 13 del presente decreto.
  3. Fino al 31 dicembre 2023 non si applica il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavoro, servizi o forniture, di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto o concessione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere.