Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. All'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020»; /
b) al comma 2, le parole; «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021» e le parole: «dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di gennaio 2021»