Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator le disposizioni di cui all'articolo 56 sono prorogate al 31 marzo 2021.
2. Fino al 31 marzo 2020, per i finanziamenti può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza.».