Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per canone di locazione)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».