Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Fondo biblioteche di pubblica lettura)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.