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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.068. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.068.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Aumento di capitale diretto)

  1. Dopo l'articolo 2443 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 è aggiunto il seguente:

Art. 2443-bis.
(Aumento di capitale diretto)

  1. Quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.