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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.065. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.065.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di erogazione del cinque per mille)

  1. Al fine di provvedere entro il 1o giugno 2020 all'erogazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo relativo all'anno 2018 e di almeno il 50 per cento dell'ammontare del contributo relativo all'anno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.