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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.057. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.057.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine sia perequativo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che deflattivo per limitare l'insorgere di controversie giudiziali, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale e produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, è riconosciuta la facoltà, previo avviso scritto da inviarsi a parte locatrice tramite raccomandata A.R. e/o PEC, di non corrispondere i pagamenti dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 afferenti tutti gli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D. Nel caso in cui il pagamento di tali canoni sia in tutto o in parte già avvenuto, ai succitati soggetti è altresì concessa la facoltà di compensare i relativi effettuati pagamenti con quanto parimenti dovuto per successivi canoni di locazione.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti ivi indicati che accusino, se del caso autocertificandolo, un calo del proprio fatturato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 globalmente superiore ad almeno il 10 per cento rispetto al fatturato conseguito nel precedente quadrimestre di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2020 e ciò in diretta conseguenza della chiusura, sospensione o, comunque, della restrizione della loro attività in forza di misure adottate dalle autorità competenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19.
  3. In ossequio a quanto previsto al comma 1, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai locatori degli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D i cui conduttori si sono avvalsi delle superiori facoltà, si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale per pari periodo sia, in sede di successiva dichiarazione dei redditi, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo e nella misura in cui non è stato percepito il canone dal proprio conduttore.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 di questo articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì adottate misure monetarie a titolo di ristoro con contributi erogati dallo Stato in favore dei locatori.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine diprovvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.