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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.052. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.052.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ristoro degli operatori dell'energia elettrica e del gas dalla misure di sospensione dei distacchi, dei solleciti, nonché delle rateizzazioni stabilite da ARERA in favore delle utenze)

  1. A ristoro delle minori entrate dei soggetti operanti nel settore della vendita dell'energia elettrico e del gas a seguito della sospensione dei distacchi e dei solleciti stabiliti della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 12 marzo 2020, n. 60/2020/R/com e successive modificazioni e al fine di mantenere l'equilibrio economico degli operatori sono adottate le seguenti misure:
   a) sono sospesi fino al 30 settembre 2020 per i suddetti soggetti i termini dei pagamenti fiscali in relazione alle somme non introitate. All'indicazione del minor volume di affari si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
   b) è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo destinato alla concessione di contributi a copertura dei costi dovuti dai soggetti individuati ai sensi del presente comma agli altri soggetti operanti nel settore, nonché a copertura del posticipo delle entrate derivante dall'applicazione delle deliberazioni ARERA per il rinvio del pagamento degli oneri tariffari nel settore dell'energia elettrica del gas. A tal fine l'Autorità con propria delibera, stabilisce le modalità di accesso dei venditori di energia al Fondo. Il contributo di cui alla presente, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è rimborsato secondo modalità stabilite dall'Autorità medesima decorrere dal mese di ottobre 2020.

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.