Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Interventi fìnanziari a sostegno delle imprese agricole).
1. In considerazione dell'eccezionalità delle gelate che hanno colpito le produzioni frutticole nei mesi di marzo e aprile 2020, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo è garantito anche in assenza di sottoscrizione delle polizze assicurative in forma collettiva o individuale.».