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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.040. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.040.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.