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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.029. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.029.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servigio privati)

  1. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: Articolo 62-bis(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privati) – 1. Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1o dicembre 2015 «Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune» e successive modificazioni e integrazioni, del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri». Prescrizioni tecniche riguardanti le funi e del citato decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.