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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0195. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0195.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributi a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio esclusivo delle start-up innovative previste dall'articolo 25, comma 2, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità e che siano attive nei settori: scienze mediche e della salute, scienze biomedicali e farmaceutiche, telemedicina, data analytics, intelligenza artificiale, digital health, bioingegneria, biotecnologie e dispositivi medici e sanitari, volti a fronteggiare la diffusione del COVID-19, ivi incluso, a solo titolo esemplificativo, diagnostica, terapeutica, sviluppo di vaccini. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.
  2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
  3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le start-up innovative e PMI innovative saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza, Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sono forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.
  5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  6. i soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, sviluppo, innovazione e/o produzione di tecnologie, processi, dispositivi e/o strumenti per trattare, testare, monitorare, contenere, prevenire e/o fronteggiare l'epidemia da COVID-19, disponibili per l'implementazione in tempi compatibili con l'emergenza.
  7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 239.