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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0180. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0180.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi» al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annuì per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.