Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti parole: “in via non prevalente”.».