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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0161. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0161.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)

  1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali con massa complessiva fino a 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali» con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a 3,5 t, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.
  3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, disciplinate all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

  Kg  Contributo (euro)
17603.000
1306 – 17602.000
<13061.000

  4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al presente comma.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2020, n. 289.