Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»