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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0154. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0154.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)
  1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.
  2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.