Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Sostegno al comparto suinicolo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.