stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0149. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0149.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.
  6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910-913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  9. II committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.
  10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.