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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0137. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0137.

  Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.
(Benefìci fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)

  1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «100» è sostituita dalla seguente;
   b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali.

  3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.