Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Divieto di utilizzo delle garanzie statali per rifinanziamento di vecchie esposizioni)
1. In ogni caso è fatto divieto agli istituti di credito, che concedono finanziamenti mediante le garanzie di Stato di cui agli articoli 1 e 13, di fare uso delle predette garanzie per il rifinanziamento di vecchie esposizioni bancarie o credi deteriorati ovvero di fornire nuovi finanziamenti per scopi diversi dal sostenimento sopravvenuto a causa dell'emergenza da COVID-19 di spese di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali localizzati in Italia.