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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0114. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0114.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione dei mutui)

  1. Fino alla fine dello stato d'emergenza è sospeso il pagamento dei mutui e di ogni altra forma finanziamento, indipendentemente dalla loro causa e dal loro importo, dalla qualità del mutuatario o beneficiario purché residente nel territorio dello Stato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.
  3. Gli enti finanziatori non possono imputare alcun costo, diretto o indiretto, in capo al soggetto beneficiario della sospensione ai sensi del presente articolo.