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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0110. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0110.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)
   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».

ident. 13.025.13.03.13.050.