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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.30. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
12.30.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo dei finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».

  2-ter. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020, 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.