stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.06. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
12.06.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agenzie di rating)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto dei giudizi delle agenzie di rating espressi fino almeno a maggio 2020 e comunque fino alla fine della situazione di emergenza.