Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Agenzie di rating)
1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto dei giudizi delle agenzie di rating espressi fino almeno a maggio 2020 e comunque fino alla fine della situazione di emergenza.