Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Sospensione dei mutui per le strutture turistico-ricettive)
1. Per le strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei mutui di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) è prorogata al 31 marzo 2021.