Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti no-profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».