Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)
1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.