Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di cancellazione dei dati da sistemi di informazioni creditizie pubblici e privati)
1. Le iscrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2 della medesima legge, effettuate nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono rimosse dall'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché da tutti i sistemi di informazioni creditizie pubblici e privati.
Le predette iscrizioni e comunicazioni e i relativi dati e informazioni sono rimossi entro e non oltre 3 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».