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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.21. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
10.21.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato improcedibile in data antecedente l'8 aprile 2020, può depositare entro i successivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività compiute, le notifiche già perfezionatesi, nonché i provvedimenti emanati fino al decreto che abbia dichiarata l'improcedibilità a norma del presente articolo.