Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato improcedibile in data antecedente l'8 aprile 2020, può depositare entro i successivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività compiute, le notifiche già perfezionatesi, nonché i provvedimenti emanati fino al decreto che abbia dichiarata l'improcedibilità a norma del presente articolo.