Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.