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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.256. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
1.256.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono altresì le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 dalla data di entrata in vigore della presente Legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.

ident. 1.255.