Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Gli atti posti in essere dal debitore e dal creditore relativi e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto non sono rilevanti ai fini del reato e al concorso di bancarotta fraudolenza preferenziale di cui agli articoli agli articolo 216 e dell'articolo 224 della legge fallimentare. Per gli atti di cui al presente decreto non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 218 e dell'articolo 275 della legge fallimentare.