Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello delle comunicazione preventiva, anche in via telematica;.