Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Costi istruttoria dei finanziamenti)
Al fine di evitare qualsiasi danno speculativo sulle richieste di finanziamento messe a disposizione dal provvedimento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato un tasso predeterminato per le spese di istruttoria e per tutte le spese finalizzate alla liquidazione del finanziamento richiesto.