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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.016. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
1.016.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei trasporti e della logistica)

  1. Ai fini del presente articolo 1'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei trasporti e della logistica a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese del settore sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.