Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità di associazioni sportive e culturali)
Le misure di cui all'articolo 1 sono destinate altresì a:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie.