Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese le cui esposizioni debitorie siano, al momento della data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».